Archivi tag: legge

(brevi note su legge e diritto) – L’assoluzione in sede penale non preclude la valutazione degli stessi fatti in sede disciplinare…


Medicina, Cultura, e Legge.

La Cassazione sez. lavoro n. 3659/2021 precisa che: “Va infatti ritenuto applicabile il principio…secondo il quale, in tema di rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare, il giudicato penale non preclude, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, fermo solo il limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità – e dunque, della ricostruzione dell’episodio posto a fondamento dell’incolpazione – operato nel giudizio penale (v. Cass., Sez. Un., 9 luglio 2015, n. 14344; Cass., Sez. Un., 24 novembre 2010, n. 23778; Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2000, n. 1120). Si ricorda, del resto, che in termini generali la sanzione disciplinare, è strettamente correlata al potere direttivo del datore di lavoro, inteso come potere di conformazione della prestazione alle esigenze organizzative dell’impresa o dell’ente, potere che comprende in sé quello di reagire alle condotte del lavoratore che…

View original post 167 altre parole

(brevi note su legge e diritto) – Reato di molestia (art. 660 c.p.) l’insistente corteggiamento non gradito dalla vittima…


Medicina, Cultura, e Legge.

La Cassazionepen. n. 7993/2021 hastatuitoche: Configura il reato di molestie un corteggiamento ossessivo e petulante, volto ad instaurare un rapporto comunicativo o confidenziale con la vittima, manifestamente a ciò contraria, realizzato mediante una condotta fastidiosa, pressante e diffusa reiterazione di sequenze di saluto e contatto, invasive dell’altrui sfera privata, con intromissione continua, effettiva e sgradita nella vita della persona offesa e lesione della sua sfera di libertà”,

il corteggiamento ossessivo e petulante, non gradito dalla vittima e invasivo dell’altrui sfera privata, integra il reato di molestie di cui all’art. 660 c.p.

Altre statuizioni sul tema della Cassazione:

Cassazionepen. n. 3758/2014: “Il reato di molestia di cui all’art. 660 cod. pen. non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purché ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza, che consiste in un modo di…

View original post 268 altre parole

(brevi note su legge e diritto) – La parte ammessa al gratuito patrocinio non deve pagare il compenso al proprio legale nemmeno in caso di composizione stragiudiziale della lite.


Medicina, Cultura, e Legge.

La Cassazione civ. n. 10187/2019 ha statuito chela composizione stragiudiziale della lite e la conseguente cancellazione dal ruolo della causanon fa venir meno gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, pertanto l’erario continuerà ad avere l’obbligo di procedere alla liquidazione del compenso dovuto al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio.

“L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, infatti, comporta, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 131, relativamente alle spese a carico della parte ammessa, che <sono anticipate dall’erario: a) gli onorari e le spese dovuti al difensore> della stessa, il cui importo è determinato, al termine di ciascuna fase o grado del processo ovvero all’atto di cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria, secondo i criteri previsti dal D.P.R. n. 115 cit., artt. 82 e 83. Lo Stato, dal suo canto, ha il diritto di recuperare quanto anticipato: mediante esecuzione della condanna, pronunciata…

View original post 522 altre parole

Aforismi – Il ‘vantaggio’ di conoscere la legge…


Medicina, Cultura, e Legge.

Perché gli Aforismi sono in grado di ‘incentivare’ conoscenza e consapevolezza.

“Conoscere, almeno in via generica,

la legge vigentepuò, per ovvi motivi,

rappresentare, per chiunque,

un evidente vantaggio sotto molteplici aspetti”.

Per altri aforismi clicca qui.

‘Aforismi e Riflessioni’ su Play store

‘Aforismi e Riflessioni’ su Amazon

Stefano Ligorio

View original post

(brevi note su legge e diritto) – La cartella clinica è un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso.


Medicina, Cultura, e Legge.

La cartella clinica è ritenuta a tutti gli effetti un atto pubblico avente una fede privilegiata, ovvero che fa fede (prova) fino a querela di falso, in quanto è redatta da un pubblico ufficiale (il medico pubblico in servizio) avente la capacità di esternare un potere certificativo, di ordine sanitario, da parte della pubblica amministrazione.

Tale dev’essere considerata anche la cartella clinica redatta da una clinica convenzionata (in virtù della delega di pubbliche funzioni conferitole).

Cassazione, sentenza n. 7958 dell’11 luglio 1992:

Sicché la qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazioneoppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati”.

View original post 219 altre parole

(brevi note su legge e diritto) – Ai sensi dell’art. 88 c.p.c. l’illecita condotta processuale dell’avvocato impone al giudice di segnalarlo all’autorità disciplinare.


Medicina, Cultura, e Legge.

Art. 88 c.p.c. –Dovere di lealtà e probità-: “Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.

La Cassazione SS. UU., n. 10090/2015, precisa che in materia di responsabilità disciplinare dell’avvocato, il dovere di probità, dignità, e decoro -a cui quest’ultimo è tenuto-, sancito dall’art. 6 del codice deontologico forense (co. 2), ha riscontro nell’art. 88 c.p.c., il quale oltre a stabilire il dovere delle parti e dei difensori di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, impone al giudice di segnalare, all’autorità disciplinare, l’eventuale illecita condotta processuale dell’avvocato: “è sufficienteal riguardo considerare che l’obbligo dell’avvocato di ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro

View original post 161 altre parole

Ecco il testo completo dell’emendamento M5S che taglia i fondi all’editoria. Ora alla Commissione bilancio del Senato


L’atto che pone fine ai finanziamenti pubblici all’editoria è l’emendamento n. 1.2464 all’Atto Senato n. 981 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), a firma del capogruppo al Senato del M5S, Patuanelli, cofirmatari i colleghi Accoto, Gallicchio, Marco Pellegrini, Pirro, Presutto, Turco e Pesco.

Il testo è stato presentato in commissione Bilancio del Senato e propone la progressiva riduzione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici “fino alla loro abolizione” dal 1º gennaio 2022.

Per l’annualità 2019 l’importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale sarà ridotto del 20% della differenza tra l’importo spettante e 500 mila euro”.

Per il 2020 “l’importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale sarà ridotto del 50% della differenza tra l’importo spettante e 500 mila euro”.

Per il 2021 del 75% della differenza tra l’importo spettante e 500 mila euro.

L’emendamento del M5S, inoltre, stabilisce che, sempre a decorrere dal 1º gennaio 2020, sia abolita la legge 7 agosto 1990, n. 230 (contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale) e siano soppresse le parole: ”nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250” dell’articolo 1, comma 1247, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Questo il testo completo dell’emendamento n. 1.2464.

Dopo il comma 471, inserire il seguente:
«471-bis. Nelle more di una revisione organica della normativa di settore, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell’informazione da parte dei cittadini, i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n.70, sono progressivamente ridotti fino alla loro abolizione, secondo le seguenti previsioni:

1) a decorrere dal 1º gennaio 2020:
a) la legge 7 agosto 1990, n. 230 è abrogata;
b) all’articolo 1, comma 1247, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: ”nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250” sono soppresse;

2) il contributo diretto erogato a ciascuna impresa editrice di cui all’articolo 2 comma 1 lettera a), b) e c) del decreto legislativo 15 maggio 2017, n.70, in deroga a quanto stabilito all’articolo 8 decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è ridotto progressivamente nel seguente modo:
a) per l’annualità 2019 l’importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale sarà ridotto del 20 per cento della differenza tra l’importo spettante e 500 mila euro;
b) per l’annualità 2020 l’importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale sarà ridotto del 50 per cento della differenza tra l’importo spettante e 500 mila euro;
c) per l’annualità 2021 l’importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale sarà ridotto del 75 per cento della differenza tra l’importo spettante e 500 mila euro;

3) a decorrere dal 1º gennaio 2022 gli articoli da l a 24 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n.70 sono abrogati;

4) il contributo diretto erogato complessivamente alle imprese editrici di cui all’articolo 2 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 (quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero – ndr) in deroga a quanto stabilito dagli articoli 18 e 22 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n.70, per gli anni 2019, 2020 e 2021 è pari a 1 milione di euro;

5) al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione e diffusione della cultura e del pluralismo dell’informazione, dell’innovazione tecnologica e digitale e della libertà di stampa, con uno o più decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità per il sostegno e la valorizzazione di progetti, da parte di soggetti sia pubblici che privati, finalizzati a diffondere la cultura della libera informazione plurale, della comunicazione partecipata e dal basso, dell’innovazione digitale e sociale, dell’uso dei media, nonché progetti volti a sostenere il settore della distribuzione editoriale anche avviando processi di innovazione digitale, a valere sul fondo per il pluralismo di cui all’art 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198».

Credits

Uspi