(brevi note su legge e diritto) – Ai sensi dell’art. 88 c.p.c. l’illecita condotta processuale dell’avvocato impone al giudice di segnalarlo all’autorità disciplinare.

Medicina, Cultura, e Legge.

Art. 88 c.p.c. –Dovere di lealtà e probità-: “Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.

La Cassazione SS. UU., n. 10090/2015, precisa che in materia di responsabilità disciplinare dell’avvocato, il dovere di probità, dignità, e decoro -a cui quest’ultimo è tenuto-, sancito dall’art. 6 del codice deontologico forense (co. 2), ha riscontro nell’art. 88 c.p.c., il quale oltre a stabilire il dovere delle parti e dei difensori di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, impone al giudice di segnalare, all’autorità disciplinare, l’eventuale illecita condotta processuale dell’avvocato: “è sufficienteal riguardo considerare che l’obbligo dell’avvocato di ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro

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