La Cassazione civ. n. 10187/2019 ha statuito chela composizione stragiudiziale della lite e la conseguente cancellazione dal ruolo della causanon fa venir meno gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, pertanto l’erario continuerà ad avere l’obbligo di procedere alla liquidazione del compenso dovuto al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio.
“L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, infatti, comporta, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 131, relativamente alle spese a carico della parte ammessa, che <sono anticipate dall’erario: a) gli onorari e le spese dovuti al difensore> della stessa, il cui importo è determinato, al termine di ciascuna fase o grado del processo ovvero all’atto di cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria, secondo i criteri previsti dal D.P.R. n. 115 cit., artt. 82 e 83. Lo Stato, dal suo canto, ha il diritto di recuperare quanto anticipato: mediante esecuzione della condanna, pronunciata…
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