La cartella clinica è ritenuta a tutti gli effetti un atto pubblico avente una fede privilegiata, ovvero che fa fede (prova) fino a querela di falso, in quanto è redatta da un pubblico ufficiale (il medico pubblico in servizio) avente la capacità di esternare un potere certificativo, di ordine sanitario, da parte della pubblica amministrazione.
Tale dev’essere considerata anche la cartella clinica redatta da una clinica convenzionata (in virtù della delega di pubbliche funzioni conferitole).
Cassazione, sentenza n. 7958 dell’11 luglio 1992:
“Sicché la qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazioneoppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati”.
“
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