La Cassazionepen. n. 7993/2021 hastatuitoche: “Configura il reato di molestie un corteggiamento ossessivo e petulante, volto ad instaurare un rapporto comunicativo o confidenziale con la vittima, manifestamente a ciò contraria, realizzato mediante una condotta fastidiosa, pressante e diffusa reiterazione di sequenze di saluto e contatto, invasive dell’altrui sfera privata, con intromissione continua, effettiva e sgradita nella vita della persona offesa e lesione della sua sfera di libertà”,
il corteggiamento ossessivo e petulante, non gradito dalla vittima e invasivo dell’altrui sfera privata, integra il reato di molestie di cui all’art. 660 c.p.
Altre statuizioni sul tema della Cassazione:
Cassazionepen. n. 3758/2014: “Il reato di molestia di cui all’art. 660 cod. pen. non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purché ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza, che consiste in un modo di…
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