La Cassazione civ. n. 46/2021 in ordine alla peculiarità del procedimento sommario di cognizione -ex art. 702 bis c.p.c.- fa chiarezza sui tempi e l’ivi modalità -non ‘limitati’ come per il processo civile ordinario- relativi al deposito dei documenti probanti da parte del ricorrente e del resistente:
“Poiché l’art. 702 bis, commi 1 e 4, c.p. c., non prevede alcuna specifica sanzione processuale, né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell’ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell’ordinanza di cui all’art. 702 ter c.p.c. “.
Altri articoli sul tema li trovi anchequi.
N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL…
View original post 28 altre parole