Il cittadino, ai sensi dell’art. 82 c.p.c. (co. 1 e co. 2), per cause di valore fino a euro 1.100,00può difendersi personalmente davanti al Giudice di Pace, finanche facendosi rappresentare da altra persona di fiducia (parente, amico, magari con qualche competenza in materia legale) non necessariamente avvocato (art. 317 c.p.c.).
Difatti per cause in cui il valore sia molto modico, non sempre può trovarsi conveniente affidare un incarico all’avvocato con l’aggravio, appunto, dei costi per l’assistenza legale, i quali potrebbero superare, anche di molto, il valore stesso dell’oggetto di causa.
Il cittadino può, dunque, dinanzi al Giudice di Pace, personalmente redigere, nella predetta circostanza, un ricorso e depositarlo presso l’ufficio di competenza e successivamente discuterlo in udienza.
Art. 82 c.p.c.: “co. 1– Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede…
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